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Sottomisura 8.4 “Sostegno per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”
Obbiettivi
Obiettivo della sottomisura è la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, disastri naturali o fitopatie attraverso interventi di rinnovazione artificiale e gestione selvi-
Beneficiari
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Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità
Per gli investimenti per interventi volti a risolvere situazioni d’emergenza derivate da calamità naturali il sostegno è subordinato al riconoscimento formale che si sia verificata una calamità naturale che abbia distrutto almeno il 20% del potenziale forestale.
Gli interventi devono essere coerenti con il Piano Forestale Regionale e con il Piano Antincendi Boschivo.
• Gli interventi realizzati in siti Natura 2000, devono essere compatibili con gli obiettivi indicati o previsti dai Piani di gestione dei siti interessati.
• Il materiale di propagazione, dovrà provenire da vivai autorizzati, ed essere provvisto di certificato di provenienza.
• Gli interventi che interessano aziende le cui superfici boscate risultino superiori a 30 ettari, dovranno presentare un Piano di gestione forestale o uno strumento equivalente.
• Per gli investimenti realizzati da Amministrazioni pubbliche deve essere garantito il rispetto della normativa vigente sui LL.PP. in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Le procedure di conferimento di incarichi professionali di progettazione, direzione lavori e collaudo vanno esperite con procedure di evidenza pubblica in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21/02/2008 (causa C-
• Il sostegno è ammissibile solo a copertura delle spese sostenute per la realizzazione di investimenti specifici che altrimenti, senza il sostegno, non sarebbero stati realizzati.
• Devono essere rispettate le disposizioni in materia di informazione e pubblicità.
• E’ necessaria l’assenza del doppio finanziamento (altri fondi).
• Gli interventi di ripristino dei boschi percorsi da incendio sono permessi ai sensi della legge regionale 14/2006 solo nelle aree percorse dal fuoco in un periodo antecedente almeno cinque anni rispetto alla data di presentazione della domanda
Non sono ammessi:
• il pagamento di aiuti a favore di beneficiari che siano destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune ("impegno Deggendorf");
• interventi su terreni interessati dagli aiuti del regolamento (CEE) n. 2080/1992 (per i quali ancora si percepiscono i premi), dalla Sottomisura H del PSR 2000-
• interventi su superfici sulle quali, nel quinquennio precedente, sono stati finanziati interventi analoghi.
Investimenti ammissibili
Si sosterranno interventi di ripristino volti alla ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi e/o altre calamità naturali attraverso:
• interventi di ricostituzione del potenziale forestale danneggiato;
• ripristino di strutture ed infrastrutture al servizio del bosco distrutte o danneggiate da incendi e/o calamità naturali nonché da frane e smottamenti.
Spese ammissibili
Spese connesse alla realizzazione degli intervent, spese per la redazione del Piano di Gestione Forestale (se obbligatorio), spese generali compresi i costi di progettazione e direzione lavori.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammessa solo nel caso in cui la stessa non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull’IVA.
Investimenti e spese non ammissibili
Il sostegno non è concesso ai beneficiari che nei cinque anni antecedenti la domanda di aiuto hanno avuto finanziato interventi analoghi. Non sono concessi aiuti per il mancato guadagno dovuto ad incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, organismi nocivi. E’ esclusa la manutenzione periodica, i costi di gestione e gli investimenti in natura.
Intensità dell’aiuto e massimali di spesa
Gli aiuti saranno erogati sotto forma di contributi in conto capitale. Il sostegno è concesso fino al 100% delle spese ammissibili comprendendo eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario nell’ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili. Ai sensi dell’art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, i beneficiari dell’investimento potranno chiedere al competente organismo pagatore un anticipo non superiore al 50% dell’aiuto pubblico dell’investimento. Per ciascuna domanda di aiuto presentata da privati non si potrà superare l’importo di 250.000,00 euro di aiuto pubblico elevabile a 500.000,00 di euro per le domande presentate da privati associati o da Comuni. Tale soglia non riguarda gli interventi il cui beneficiario è l’Amministrazione Regionale.